Un cittadino, risultato vincitore in primo grado perché erroneamente citato in giudizio, si è visto 'compensare' le spese legali dal giudice. Ha quindi fatto appello per ottenere il rimborso, ma la sua richiesta è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la sua sconfitta in appello, stabilendo un principio chiave sulla condanna alle spese del soccombente: chi impugna una sentenza anche solo per la questione delle spese e perde su quel punto, diventa la parte soccombente di quel grado di giudizio e deve pagarne i costi. Di conseguenza, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, con l'obbligo di versare un'ulteriore tassa.
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