Un dipendente pubblico, dopo il rigetto della sua domanda di risarcimento per mobbing, si è visto dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che i motivi di appello erano stati formulati in modo puntuale e critico rispetto alla sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della specificità non deve essere formalistica, ma deve verificare l'effettiva contestazione delle ragioni del primo giudice, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una decisione nel merito.
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