La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6539/2024, ha confermato la responsabilità della Regione per i danni derivanti da un incidente stradale causato da un cervo. La Corte ha stabilito che in questi casi si applica l'articolo 2052 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva per i danni cagionati da animali. Di conseguenza, per ottenere il risarcimento danni da fauna selvatica, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'animale e il danno, mentre la Regione, per esonerarsi, deve dimostrare il caso fortuito. La Corte ha anche chiarito che il giudice può autonomamente qualificare la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., anche se la causa era stata iniziata sulla base dell'art. 2043 c.c.
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