La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di sequestro preventivo. La ragione risiede nella mancata presentazione contestuale dei motivi di impugnazione, che l'indagato si era riservato di depositare in un secondo momento. La Corte ha ribadito la perentorietà dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., che impone l'enunciazione dei motivi assieme al ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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