Un lavoratore ha citato in giudizio il padre, suo ex datore di lavoro, e il fratello, a cui era stata ceduta l'attività, per ottenere il pagamento di differenze retributive. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna solidale di entrambi. L'ordinanza chiarisce che nel trasferimento d'azienda il nuovo titolare risponde dei debiti pregressi. Inoltre, ha stabilito che la prescrizione dei crediti da lavoro non decorre se il rapporto è stato mascherato da contratti a termine fittizi, considerandolo come un unico rapporto continuativo fino alla sua effettiva cessazione.
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