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Art. 2941 Codice Civile — Anno 2023

91 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione del rimborso IVA: il fisco blocca ma il tempo corre
Una società richiedeva nel 1993 un rimborso d'imposta, sospeso dall'amministrazione finanziaria nel 1997 per carichi pendenti. Solo nel 2004 la contribuente presentava una nuova istanza formale. I giudici di merito dichiaravano prescritto il diritto. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che la sospensione amministrativa della procedura di rimborso non blocca il decorso del tempo. Di conseguenza, si applica la prescrizione del rimborso IVA decennale ordinaria se il contribuente non compie un valido atto interruttivo. L'Azienda perde definitivamente il diritto al rimborso e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS vince la causa
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, iscrivendolo d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, modificata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale per i soggetti sottoposti agli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestivo, poiché intervenuto entro i cinque anni previsti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi: l’INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per recuperare i contributi previdenziali del 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento doloso. Per sospendere la prescrizione serve la prova di un'intenzionalità specifica di nascondere il debito, escludendo così l'applicazione della sospensione. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'ente.
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Iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha disposto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di un professionista per recuperare i contributi previdenziali del 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo che il termine decorra dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse dolo, sospendendo la prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sia perché introduceva una questione nuova, sia perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince in Cassazione
L'Ente Previdenziale ha iscritto d'ufficio alla Gestione Separata un avvocato per recuperare i contributi del 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo inapplicabile la proroga dei termini di versamento prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, poiché il professionista aderiva al regime dei contribuenti minimi ed era escluso dagli studi di settore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che la proroga dei termini di pagamento si applica a tutti i contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non era maturata al momento della notifica dell'atto interruttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop alle pretese INPS
Un professionista si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi omessi per l'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di cinque anni iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza legale del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ha chiarito che non compilare il quadro RR non equivale automaticamente a dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Decorrenza della prescrizione: l’attesa costa un milione
Una clinica privata convenzionata ha richiesto un decreto ingiuntivo contro l'Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nel lontano 1995. L'Azienda Sanitaria ha eccepito la prescrizione del credito. La clinica ha sostenuto che il termine non fosse decorso, poiché pendeva un giudizio amministrativo sulle tariffe regionali applicabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della clinica, confermando che la pendenza di un giudizio amministrativo costituisce un mero ostacolo di fatto. Di conseguenza, la decorrenza della prescrizione non viene bloccata da impedimenti materiali o incertezze interpretative, ma solo da impedimenti giuridici formali. Il credito è stato quindi dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione dell’azione di responsabilità: scontro sul bilancio
Il Fallimento di una società ha citato in giudizio gli amministratori e i membri del Collegio Sindacale per gravi irregolarità gestionali e contabili. I sindaci si sono difesi eccependo la prescrizione dell'azione di responsabilità, sostenendo che il termine di cinque anni fosse già scaduto prima dell'avvio della causa, poiché il dissesto era conoscibile fin dal deposito del bilancio del 1998. La Corte d'Appello ha respinto l'eccezione con una motivazione contraddittoria: ha affermato che il bilancio mostrava un equilibrio patrimoniale, ma contemporaneamente ha rilevato l'azzeramento del capitale sociale. I sindaci hanno fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando l'incoerenza logica dei giudici di secondo grado, e ha annullato la sentenza con rinvio per un nuovo esame.
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Responsabilità professionale dell’avvocato: rassicurato ma perde
Il Cliente ha citato in giudizio il proprio legale chiedendo il risarcimento dei danni per la perdita di crediti commerciali, causata dalla totale inerzia del professionista che non aveva avviato le azioni legali concordate. L'avvocato si è difeso eccependo il decorso del termine di dieci anni per richiedere i danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Cliente, confermando che la responsabilità professionale dell'avvocato si prescrive entro dieci anni a partire dal momento oggettivo in cui il danno si è verificato (ossia quando i crediti originari si sono estinti), e non da quando il cliente ha scoperto l'omissione. Le rassicurazioni verbali del legale non costituiscono un occultamento doloso idoneo a sospendere il termine.
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Decorrenza della prescrizione: il dubbio non ferma il tempo
Un comproprietario chiede a un'erede la metà dell'indennità di esproprio di alcuni terreni, basandosi su una scrittura privata del 1973. Dopo aver rinunciato alla domanda in un primo giudizio nel 2001, promuove una nuova causa solo nel 2012. L'erede eccepisce la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del comproprietario, confermando che la decorrenza della prescrizione inizia quando il diritto può essere legalmente esercitato, senza che rilevino dubbi soggettivi o la necessità di attendere una sentenza di accertamento. Gli impedimenti di mero fatto non sospendono i termini. Di conseguenza, il ricorso viene respinto e il comproprietario viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Sospensione della prescrizione: l’INPS perde sul Quadro RR vuoto
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010, eccependo il decorso del tempo. La Corte d'appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a causare la sospensione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e il dolo del debitore. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione non scatta in automatico, ma richiede una specifica indagine del giudice di merito sulle reali intenzioni del professionista. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata nel 2011. La Corte d'Appello riteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non può considerarsi sospesa senza un accertamento concreto delle intenzioni del debitore. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, dipendente pubblico con attività libero professionale nel 2008, il pagamento dei contributi per la gestione separata. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito, ritenendo tardiva la richiesta notificata il 27 giugno 2014 rispetto alla scadenza originaria del 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine di pagamento differito da un decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009), che aveva spostato la scadenza al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 2014 è tempestiva perché notificata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: niente sanzioni da evasione se dichiari
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata INPS per gli anni dal 2009 al 2011. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti i contributi del 2009 e del 2011. Per l'anno 2010, i giudici hanno escluso le sanzioni per evasione contributiva poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi al fisco, omettendo solo la compilazione del quadro previdenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la trasparenza fiscale esclude l'intento fraudolento e impedisce l'applicazione delle sanzioni più gravi.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS batte il tempo
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, lavoratore dipendente e autonomo, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il debito per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni fosse iniziato il 16 giugno 2010 e scaduto prima della richiesta di pagamento del 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione dei contributi previdenziali era iniziata il 6 luglio 2010, grazie alla proroga statale dei termini di versamento per chi svolge attività soggette a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente, notificata il 1° luglio 2015, è tempestiva perché inviata prima della scadenza del termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Sospensione della prescrizione: se nascondi il debito l’INPS vince
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi nella Gestione separata per l'anno 2011. Il professionista eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento intenzionale volto a nascondere il debito. Questo comportamento determina la sospensione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2941, numero 8, del codice civile. Di conseguenza, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo dal momento in cui l'ente previdenziale scopre l'esistenza del debito. Il professionista è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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