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Art. 2941 Codice Civile — Anno 2023

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91 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Iscrizione alla Gestione separata: reddito basso ma obbligo reale
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo che, avendo il professionista prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, non vi fosse alcun obbligo di Iscrizione alla Gestione separata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. L'abitualità dell'attività professionale va valutata dal giudice di merito considerando elementi complessivi, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo il guadagno effettivo. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Gestione Separata INPS: scontro tra fisco e redditi minimi
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una professionista a cui l'Ente Previdenziale chiedeva i contributi per la Gestione Separata INPS relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il credito calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione inizia a decorrere dal termine prorogato per i pagamenti, ossia il 6 luglio 2010. Tuttavia, accogliendo anche il ricorso della professionista, la Corte ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità che il giudice deve valutare concretamente, senza presumere l'abitualità solo dall'iscrizione all'albo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: no al dolo automatico per quadro RR vuoto
Un avvocato si oppone all'addebito dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello ritiene legittima l'iscrizione e nega la prescrizione, ravvisando un comportamento doloso nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. I giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo (occultamento del debito). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della prescrizione.
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Gestione separata INPS: l’omessa dichiarazione non è dolo
Un avvocato si opponeva a due avvisi di addebito emessi dall'INPS per omessi contributi relativi agli anni 2009 e 2010, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritti i crediti, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, chiarendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Per sospendere la prescrizione occorre un accertamento concreto dell'intenzione di nascondere il debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: vince il commerciante contro l’ente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la prescrizione contributi INPS dovuti da un commerciante per l'anno 2005. L'ente sosteneva che il termine di cinque anni dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o rimanere sospeso per presunto occultamento del debito. I giudici hanno invece chiarito che la prescrizione inizia a decorrere dalle scadenze ordinarie di pagamento dei contributi. Non essendoci stati comportamenti fraudolenti da parte del debitore, la richiesta di pagamento inviata oltre i cinque anni dalle scadenze è tardiva. Il commerciante vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’avviso salva l’INPS
Un professionista impugna la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi del 2009, ritenendo che il primo atto interruttivo fosse del 2017. Per il 2010, esclude la più grave sanzione per evasione, applicando quella per omissione. L'INPS ricorre in Cassazione lamentando che i giudici d'appello hanno ignorato un avviso bonario del 2015 che avrebbe interrotto la prescrizione per il 2009. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale su questo punto, confermando che l'omessa valutazione dell'avviso bonario costituisce un vizio di omessa pronuncia. La causa viene rinviata per un nuovo esame sulla prescrizione dei contributi previdenziali del 2009.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un professionista impugnava un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2010. I giudici di merito accoglievano il ricorso ritenendo il credito prescritto, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria. La Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'INPS. La Corte stabilisce che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza di pagamento effettiva. Poiché il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2011, il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere da tale data successiva. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 4 luglio 2016 è tempestiva perché inviata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Rinuncia all’opposizione giudiziale: rateizzare costa caro
Una professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata. Il Tribunale ha accolto l'opposizione per prescrizione, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che la professionista avesse rinunciato a opporsi presentando un'istanza di rateizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice autonoma. La ricorrente, infatti, non ha contestato in modo specifico la decisione d'appello nella parte in cui accertava la sua espressa rinuncia all'opposizione giudiziale contenuta nella richiesta di rateizzazione. Di conseguenza, tale motivazione è diventata definitiva, rendendo inutile l'esame degli altri motivi di ricorso. La professionista perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un Professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione Separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, qualificata come occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si sospende automaticamente, ma richiede una valutazione specifica del giudice di merito sulle circostanze concrete del caso. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS ha ragione
Il Professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'Ente Previdenziale per oltre ventiduemila euro di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2013. Il ricorrente sosteneva che il credito fosse ormai estinto per prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento (giugno 2014) e non dall'accertamento fiscale. Inoltre, la notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2017 ha interrotto validamente la prescrizione anche per l'Ente Previdenziale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata nel 2019 è pienamente tempestiva e legittima.
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Iscrizione gestione separata: l’INPS non vince solo col reddito
Un avvocato contesta la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente, considerando l'attività professionale abituale solo perché il reddito prodotto era l'unico percepito dal professionista. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore autonomo, chiarendo che l'iscrizione gestione separata richiede una reale abitualità dell'attività. Tale requisito va valutato dal giudice di merito con un'analisi globale dei fatti (come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione dello studio) e non basandosi esclusivamente sull'ammontare del reddito o sulla sua unicità. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di un avvocato iscritto alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto maturata la prescrizione dei contributi previdenziali, calcolando il termine dal 16 giugno 2010 al 1° luglio 2015. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 1° luglio 2015, è avvenuta prima del compimento dei cinque anni, interrompendo validamente il termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il credito INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato il 30 giugno 2015. Il professionista eccepiva la prescrizione, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione dei contributi non si era verificata. Infatti, a causa della proroga dei termini di versamento disposta dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010, il giorno di inizio del calcolo della prescrizione è slittato al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché effettuata prima della scadenza del quinquennio. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince solo a metà
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'anno 2010 la richiesta dell'INPS è tempestiva poiché la scadenza del versamento era stata prorogata da un decreto ministeriale, spostando in avanti l'inizio del termine. Per l'anno 2009, invece, la richiesta è tardiva. La Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce automaticamente un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente previdenziale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare la prescrizione contributi previdenziali del 2010.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione riapre i giochi
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2009 al 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, accolta nei gradi di merito. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'ente previdenziale per l'anno 2009. I giudici hanno stabilito che il differimento dei termini di pagamento previsto dai decreti ministeriali sposta in avanti la decorrenza della prescrizione contributi previdenziali. Tale proroga si applica a tutti i professionisti per i quali sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, per il 2009 la prescrizione non era ancora maturata al momento della richiesta di pagamento. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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