Un professionista ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi relativi all'anno 2009, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento (differito al 6 luglio 2010) e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce occultamento doloso del debito. Poiché l'avviso di addebito è stato notificato il 6 luglio 2015, l'ultimo giorno utile, la richiesta dei contributi è salva. Tuttavia, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno annullato interamente le sanzioni civili originariamente applicate al professionista, in quanto non dovute per i periodi precedenti al 2011. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni.
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