Un libero professionista impugnava la richiesta di pagamento dell'Inps per contributi previdenziali arretrati, eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte d'Appello respingeva l'eccezione, ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. Il professionista proponeva ricorso in Cassazione ma, nelle more del giudizio, aderiva alla rottamazione quater provvedendo al pagamento delle somme dovute. La Suprema Corte, verificata la regolarità dei versamenti e l'applicazione delle norme sulla definizione agevolata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
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