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Art. 2941 Codice Civile — Anno 2022

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199 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione per doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito, poiché il reddito era comunque verificabile tramite i controlli ordinari. L'ente previdenziale perde la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'avvocato, non iscritto alla Cassa Forense per motivi di reddito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché la richiesta dell'ente previdenziale è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il credito dell'INPS è definitivamente estinto.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS perde il round
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, poiché la richiesta era giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte d'Appello ha respinto la tesi dell'ente, rilevando che il professionista aveva comunque presentato la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RE. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa alla Sezione ordinaria per chiarire se la proroga dei termini di versamento fiscale influisca sulla decorrenza della prescrizione e se tale questione sia rilevabile d'ufficio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: silenzio o dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, non iscritto alla Cassa forense, il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha dichiarato prescritto il credito dell'ente. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Suprema Corte, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, lasciando aperta la questione sulla prescrizione contributi Gestione Separata.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Tuttavia, la richiesta è stata notificata oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un inganno intenzionale. L'INPS dispone infatti di poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi previdenziali, con la vittoria del professionista e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
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Gestione Separata INPS: niente contributi se il reddito è minimo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato a cui erano stati richiesti contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento sul presupposto che la semplice iscrizione all'albo e il possesso della partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Nel caso specifico, il professionista aveva percepito redditi minimi (circa 2.000 euro annui), dimostrando la natura occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'INPS, su cui grava l'onere di provare l'effettiva abitualità dell'attività, ha perso la causa e non potrà pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
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Prescrizione e occultamento doloso del debito contributivo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una Professionista per l'anno 2011. L'atto di richiesta è stato notificato oltre il termine di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per via dell'occultamento doloso del debito contributivo, poiché la Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi professionali in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM). Di conseguenza, il credito previdenziale è prescritto e l'Ente perde la causa.
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Prescrizione contributi INPS: la Cassazione punisce il ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se il reddito è stato comunque dichiarato in un'altra sezione del modello fiscale. Di conseguenza, il diritto dell'ente previdenziale si è estinto per decorso del termine quinquennale.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'ente previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2005. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e i contributi sono stati dichiarati prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Abbuono d’imposta per accise: lo Stato perde il credito
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Doganale contro la Società Contribuente, confermando la prescrizione del credito d'imposta. Il caso nasce dal furto di prodotti alcolici in regime sospensivo. L'Amministrazione pretendeva il pagamento delle accise, sostenendo che il furto non consentisse l'abbuono d'imposta per accise e che il termine di prescrizione fosse sospeso. La Suprema Corte ha chiarito che il furto costituisce uno svincolo irregolare e non un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, non si applica la sospensione della riscossione prevista per i casi di perdita o distruzione. Poiché il diritto al pagamento è sorto il giorno del furto e l'Amministrazione ha notificato l'atto impositivo oltre i cinque anni previsti, il credito erariale è ormai estinto per prescrizione, decretando la vittoria della Società Contribuente.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: scontro sul Quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 a un avvocato iscritto alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso del debito. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omissione sospendesse la prescrizione e che la scadenza di pagamento fosse stata prorogata al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta notificata il 1 luglio 2015. La Cassazione ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: dolo o semplice omissione?
Un ingegnere si è opposto all'avviso di addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando di aver comunque dichiarato il proprio reddito nel quadro RE. La Suprema Corte, rilevando l'importanza nomofilattica della questione relativa alla prescrizione contributi previdenziali e all'applicazione delle sanzioni per evasione o omissione, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione per una decisione approfondita.
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Prescrizione contributi previdenziali: il mistero del quadro RR
Una libera professionista si oppone all'addebito dell'INPS per contributi omessi nel 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. L'INPS sostiene che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisca doloso occultamento, sospendendo la prescrizione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione della professionista. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata, rendendo potenzialmente tempestiva la richiesta dell'ente. Tuttavia, poiché l'INPS ha incentrato il ricorso solo sull'occultamento, la sesta sezione rimette la causa alla sezione ordinaria per chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio il corretto inizio della prescrizione. La decisione finale sulla prescrizione contributi previdenziali è quindi rimandata.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un professionista non iscritto alla cassa professionale. La Corte d'appello ha dichiarato il credito prescritto, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio del giorno di inizio della prescrizione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali e i poteri del giudice nel determinarne la decorrenza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa forense. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione dei contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'effetto della mancata compilazione della dichiarazione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi INPS: l’omissione del quadro RR inganna?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a una Professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale omissione sospendesse la prescrizione. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di particolare importanza nomofilattica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla sezione ordinaria. La Corte dovrà chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la decorrenza del termine e se la mancata compilazione del quadro RR blocchi la prescrizione contributi INPS.
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Prescrizione contributi INPS: il silenzio del fisco non è dolo
Una professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello le ha dato ragione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che la scadenza originaria era stata prorogata, rendendo la richiesta dell'ente tempestiva. Tuttavia, poiché l'INPS non aveva sollevato questo specifico punto, la Cassazione ha dovuto affrontare la questione se il giudice possa correggere d'ufficio la data di inizio della prescrizione. Data l'importanza della questione sulla prescrizione contributi INPS, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince il ricorso
L'INPS ha richiesto a una commerciante il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale per l'anno 2005. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine iniziasse a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere dal giorno di scadenza del pagamento del saldo (20 giugno 2006) e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Inoltre, la dichiarazione dei redditi non costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere i termini. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, rinviando la causa per un nuovo esame.
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