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Art. 2941 Codice Civile — Anno 2022

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199 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione contributi INPS: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, essendo trascorso il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento intenzionale, soprattutto perché l'ente dispone di autonomi poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è confermata, poiché il primo atto interruttivo è stato notificato oltre i cinque anni dall'esigibilità del credito.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: quando l’ente perde la causa
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato per l'anno 2009, sostenendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Il professionista aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha annullato la pretesa dell'ente previdenziale, rilevando la mancanza di prova sull'abitualità dell'attività professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'onere della prova spetta all'istituto previdenziale. Di conseguenza, l'Iscrizione Gestione Separata INPS non è obbligatoria in automatico per la sola apertura della partita IVA, se l'attività è occasionale e il reddito è minimo. L'INPS perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione RR non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. L'avviso di addebito è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, ritenendo l'omissione insufficiente a dimostrare il dolo e superabile con ordinari controlli. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione sulla decorrenza dei termini e sulla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: Quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2008. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse già decorso al momento della notifica dell'avviso di pagamento nel 2014. L'INPS ha contestato la decisione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi (ritenuta occultamento doloso) e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, non decidendo ancora il vincitore ma rinviando la discussione sul tema della prescrizione contributi previdenziali.
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Sospensione della prescrizione: ostruzionismo e debiti INPS
Un artigiano ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per oltre ventimila euro di contributi omessi, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha invece ritenuto operante la sospensione della prescrizione a causa del comportamento ostativo e fraudolento del contribuente, emerso durante un accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'occultamento doloso del debito, provato dal rifiuto di fornire la documentazione richiesta agli ispettori, impedisce il decorso dei termini. Di conseguenza, l'artigiano perde la causa e deve pagare i contributi richiesti, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorso respinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità delle questioni relative alla decorrenza della prescrizione, alla rilevabilità d'ufficio del termine corretto e all'efficacia degli atti interruttivi, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, rimandando la decisione finale.
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Prescrizione contributi previdenziali: silenzio non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa, poiché l'avviso di pagamento è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio l'esatta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza. Il fulcro del contenzioso ruota attorno alla prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o inganno?
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso. L'Ente Previdenziale ha ribattuto che la prescrizione era sospesa perché il contribuente non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando dolosamente il debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Professionista. La Corte di Cassazione, rilevando che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata e che il giudice può determinare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se tale rilievo d'ufficio sia sempre possibile, data l'importanza della questione.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione colposa o dolo?
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008, notificando l'atto nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. L'ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per il doloso occultamento del debito, causato dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i contributi, escludendo il dolo del contribuente. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. La decisione chiarirà l'applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS contro professionista
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2008. La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo che il termine decorresse dal giugno 2009 e che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisse occultamento doloso del debito. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile ha rilevato la necessità di approfondire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di decorrenza della prescrizione, nonostante le diverse allegazioni delle parti. Data l'importanza della questione, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011 relativi alla Gestione separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la semplice omissione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'istituto avrebbe potuto accertare il debito tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione contro dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2008 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine fosse decorso. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, escludendo sia la proroga del termine di pagamento sia la sospensione della prescrizione per doloso occultamento dovuto alla mancata compilazione del Quadro RR. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione in presenza di proroghe dei termini di versamento, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione sulla prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché l'avviso di addebito era stato notificato oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro specifico della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, in grado di sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la Prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omissione del quadro compilativo e l'occultamento doloso, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni del modello fiscale, escludendo così la volontà di evadere.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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