L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi alla Gestione Separata a una professionista per l'anno 2010. La professionista ha contestato l'avviso di addebito, sostenendo la **prescrizione contributi gestione separata**. La Corte d'Appello ha confermato la prescrizione, rigettando l'appello dell'INPS. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del Quadro RR non configura un occultamento doloso che sospende la prescrizione, a meno che non impedisca del tutto i controlli ordinari. L'INPS ha perso la causa e deve pagare le spese legali.
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