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Art. 2935 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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682 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS batte il tempo
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, lavoratore dipendente e autonomo, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il debito per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni fosse iniziato il 16 giugno 2010 e scaduto prima della richiesta di pagamento del 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione dei contributi previdenziali era iniziata il 6 luglio 2010, grazie alla proroga statale dei termini di versamento per chi svolge attività soggette a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente, notificata il 1° luglio 2015, è tempestiva perché inviata prima della scadenza del termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un ingegnere, lavoratore dipendente, svolgeva anche attività libero-professionale senza iscriversi alla cassa di categoria, omettendo il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. L'INPS notificava un avviso di addebito il 2 luglio 2014. La Corte d'Appello dichiarava il credito prescritto, fissando la decorrenza al 30 giugno 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Poiché il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 aveva prorogato la scadenza al 6 luglio 2009, la richiesta dell'ente previdenziale, giunta il 2 luglio 2014, è tempestiva perché avvenuta entro i cinque anni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un'avvocatessa ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006, sostenendo di non esservi tenuta in quanto iscritta all'albo professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione e il pagamento dei contributi sull'intero reddito professionale, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense ma versava solo un contributo integrativo. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno stabilito che, in base a una pronuncia della Corte Costituzionale, non sono dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011. La prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal termine di pagamento differito dai decreti ministeriali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Rottamazione quater: l’adesione estingue il ricorso sui contributi
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi previdenziali alla gestione separata per l'anno 2009, eccependo la prescrizione del credito. Durante il giudizio di Cassazione, il ricorrente ha aderito alla Rottamazione quater per estinguere il debito in via agevolata. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite tra le parti.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Azione di regresso dell’Inail: paga l’azienda anche senza condanna
Un lavoratore dipendente di una cooperativa ha subito un infortunio sul lavoro mentre prestava servizio presso un'azienda terza. L'istituto assicuratore ha pagato l'indennizzo e ha poi avviato l'azione di regresso dell'Inail per recuperare oltre 142.000 euro dall'azienda e dalla cooperativa. Il processo penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. L'azienda sosteneva che il diritto dell'istituto fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che, se il processo penale è iniziato tempestivamente, il termine di tre anni per l'azione di regresso dell'Inail decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere, e non dalla data della sua pronuncia o dalla liquidazione del danno. L'azienda deve quindi rimborsare l'istituto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Contributi previdenziali gestione commercianti: sì su affitti
Un socio di una società in nome collettivo, attiva solo nella locazione di un immobile, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare maggiori contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi derivanti da tale partecipazione. Il contribuente sosteneva che l'affitto di immobili non costituisse attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per chi è già iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile previdenziale comprende tutti i redditi percepiti, inclusi quelli da partecipazione in società di persone, anche se la società si limita a riscuotere canoni di locazione senza svolgere attività lavorativa diretta. I redditi delle società di persone sono infatti considerati fiscalmente redditi d'impresa.
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Gestione separata INPS: no al dolo automatico per quadro RR vuoto
Un avvocato si oppone all'addebito dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello ritiene legittima l'iscrizione e nega la prescrizione, ravvisando un comportamento doloso nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. I giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo (occultamento del debito). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della prescrizione.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di non dover versare contributi previdenziali poiché già iscritto all'albo e protetto dalla propria cassa professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, calcolando l'importo sull'intero reddito e non solo sulla quota eccedente i 5.000 euro. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che per gli anni precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni, pur dovendo pagare i contributi base.
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Rivalutazione amianto: la prescrizione non parte dalla pensione
Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta, facendo decorrere il termine decennale dalla data del pensionamento avvenuto nel 1999. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno stabilito che la prescrizione non decorre automaticamente dal pensionamento, ma dal momento in cui il lavoratore acquisisce la reale consapevolezza dell'esposizione oltre la soglia di legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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