Un imprenditore, indagato per aver truccato alcune gare d'appalto pubbliche, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma. La difesa ha impugnato il provvedimento, evidenziando che l'indagato non lavorava più per l'impresa edile coinvolta e non si occupava più di appalti pubblici, facendo così venir meno il pericolo di commettere altri reati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici del riesame non avevano motivato in modo adeguato la reale sussistenza e l'attualità del pericolo di recidiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza, dichiarando la cessazione immediata della misura cautelare per mancanza di proporzionalità e adeguatezza.
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