Un consulente del settore alimentare, sottoposto a misura interdittiva per aver agevolato una frode, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione, dato che il suo rapporto con l'azienda coinvolta era terminato. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il pericolo di reiterazione non si valuta sulla base di un singolo rapporto di lavoro, ma sul contesto professionale in cui l'indagato continua a operare. L'attualità del rischio non richiede l'imminenza di un nuovo reato, ma una valutazione prognostica basata sulla personalità dell'indagato e sulle modalità delle condotte passate.
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