Un'azienda appaltatrice, prima di fallire, cede a due banche i crediti vantati verso un committente. A seguito del fallimento, la curatela pretende il pagamento di quegli stessi crediti, contestando la validità delle cessioni. Il committente, non sapendo a chi pagare, avvia una causa ordinaria. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale sull'opponibilità della cessione di credito al fallimento: la controversia per accertare chi sia l'effettivo titolare di un credito (un bene 'attivo' del patrimonio) non rientra nel rito speciale fallimentare, riservato all'accertamento dei debiti ('passivo'). La causa deve quindi essere decisa dal giudice ordinario. La curatela perde perché la sua tesi avrebbe richiesto un rito diverso da quello corretto.
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