La Cooperativa, prima di entrare in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato assegni circolari sul proprio conto presso La Banca e, il giorno successivo, ha prelevato fondi tramite altri assegni. La procedura concorsuale ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare, sostenendo che il conto fosse scoperto a causa della data di valuta successiva dei depositi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cooperativa. I giudici hanno stabilito che, ai fini della revocatoria fallimentare, rileva l'effettiva disponibilità giuridica delle somme sul conto corrente e non la semplice data di valuta. Nel caso specifico, la concreta disponibilità dei fondi era già maturata prima della data di valuta, escludendo così qualsiasi reale scopertura del conto corrente.
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