Diversi risparmiatori hanno citato in giudizio l'ente di controllo dei mercati finanziari, chiedendo il risarcimento dei danni per le somme distratte da intermediari infedeli. Gli investitori hanno imputato le perdite al mancato e tempestivo esercizio dei controlli istituzionali. La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste dei risparmiatori, dichiarando inammissibile il loro ricorso principale. I giudici hanno chiarito che, nell'azione per la responsabilità dell'autorità di vigilanza, chi agisce in forma collettiva deve individuare e provare singolarmente le perdite subite, la data precisa degli investimenti e il nesso di causalità rispetto all'omissione dell'ente. La mancata contestazione da parte dell'autorità non vale per fatti a essa estranei.
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