L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società, contestando il recupero di imposte dirette e IVA relative a presunte operazioni oggettivamente inesistenti. L'ente impositore riteneva fittizie le prestazioni descritte in alcune fatture d'acquisto. Nei gradi di merito, i giudici tributari hanno accolto parzialmente le ragioni della società contribuente, riconoscendo che l'impresa aveva fornito prove concrete sull'effettiva esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un'errata valutazione probatoria. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la vittoria della società e ribadendo il divieto di riesaminare i fatti in sede di legittimità.
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