Una società controllata italiana ha versato ritenute fiscali sui compensi corrisposti alla propria capogruppo con sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Successivamente, la controllata ha concluso un accertamento con adesione con il fisco italiano per definire le proprie pendenze tributarie. Parallelamente, la società madre estera ha presentato un'istanza per ottenere il rimborso delle ritenute subite, invocando le norme europee contro la doppia tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda e i giudici d'appello hanno confermato il diniego, ritenendo l'accordo vincolante e intoccabile per tutti i soggetti coinvolti. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la transazione conclusa dal sostituto d'imposta non pregiudica la posizione del beneficiario estero effettivo. Quest'ultimo conserva integralmente il diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute in Italia.
Continua »