Una società di trasporti privata, concessionaria di un servizio pubblico nella Provincia di Bolzano, ha contestato l'obbligo di applicare la "proporzionale etnica" nelle assunzioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che tale principio a tutela delle minoranze linguistiche si applica anche alle imprese private che svolgono funzioni pubbliche precedentemente gestite dallo Stato. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva della norma, che privilegia la funzione esercitata rispetto alla natura giuridica privata dell'impresa, bilanciando la libertà economica con i principi costituzionali.
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