La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una lavoratrice del settore scolastico, trasferita da un ente locale allo Stato, che lamentava un peggioramento retributivo. La decisione si fonda sul rispetto del principio di diritto vincolante stabilito in una precedente sentenza di Cassazione sul medesimo caso. La Corte ha stabilito che il giudice del rinvio aveva correttamente limitato la sua analisi alla verifica di un "peggioramento retributivo globale e sostanziale", come richiesto, e che il nuovo ricorso rappresentava un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
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