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Art. 186 Codice della Strada — Sezione Settima Penale

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752 provvedimenti

Altri anni per Art. 186 Codice della Strada

Revoca della patente di guida: obbligatoria anche con attenuanti
Il Conducente veniva condannato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'ora notturna e dall'aver provocato un incidente stradale ad alta velocità. La Corte d'Appello confermava la condanna e la revoca della patente di guida. Il Conducente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e contestando la revoca della patente, ritenendola incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'elevato tasso alcolemico e la velocità escludono la tenuità del fatto. Inoltre, la revoca della patente di guida resta obbligatoria in caso di incidente stradale, indipendentemente dall'esito del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
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Guida in stato di ebbrezza: il test tardivo resta valido
Il Conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. Ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il tempo trascorso tra l'incidente e il test alcolemico rendesse inattendibile il risultato e chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'esito del test alcolemico costituisce prova del reato per l'accusa. Spetta invece alla difesa l'onere di dimostrare fattori eccezionali capaci di invalidare l'accertamento, non bastando il solo decorso del tempo. Di conseguenza, Il Conducente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato d’ebbrezza: due birre non smontano l’etilometro
Il Conducente, fermato per guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ha impugnato la condanna contestando il corretto funzionamento dell'etilometro. L'imputato sosteneva di aver consumato solo due birre e che l'umidità ambientale avesse falsato il test. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la semplice dichiarazione del conducente non basta a contestare l'affidabilità dello strumento. Per ribaltare l'esito dell'alcoltest, la difesa deve presentare elementi concreti e specifici (onere di allegazione) sul malfunzionamento dell'apparecchio, non semplici congetture. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ebbrezza e incidente: esclusa la particolare tenuità del fatto
Il Conducente, alla guida in stato di ebbrezza, perdeva il controllo dell'auto e si schiantava contro una colonnina del gas. Condannato nei precedenti gradi, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'incidente stradale causato dallo stato di alterazione impedisce di considerare l'offesa come marginale. La valutazione della tenuità richiede infatti un esame globale della condotta, del pericolo creato e del danno effettivo, elementi che nel caso specifico escludono qualsiasi particolare tenuità del fatto. Il Conducente è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: incidente autonomo e condanna ferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Conducente, confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale. Il soggetto aveva perso il controllo del veicolo, finendo contro un cordolo e poi in una vasca ornamentale. I giudici hanno confermato il diniego delle sanzioni sostitutive a causa dell'irreperibilità dell'imputato, che fa presumere la mancanza di volontà di adempiere alle prescrizioni. Inoltre, è stata negata la non menzione della condanna a causa di una precedente condanna definitiva riportata nelle more del giudizio. Il Conducente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione generico: confermata la condanna
Un automobilista, condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'Appello, che ha dichiarato inammissibile l'appello. L'uomo ha quindi proposto un ricorso per cassazione generico, contestando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante i controlli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi presentati non contenevano una critica specifica e dettagliata alla decisione precedente, limitandosi a contestazioni vaghe. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
L'Automobilista era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione denunciando diverse violazioni procedurali, tra cui il mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore e vizi legati al funzionamento dell'etilometro. La Suprema Corte ha rilevato che, nel frattempo, è decorso il termine massimo di prescrizione previsto per le contravvenzioni. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. L'Automobilista evita così la condanna penale grazie al decorso del tempo.
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Prescrizione del reato cancella la condanna per alcol alla guida
L'Automobilista era stata condannata per guida in stato di ebbrezza aggravata. Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha eccepito gravi vizi nella notifica degli atti giudiziari, causati da un verbale incompleto e da una errata dichiarazione di irreperibilità. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare nel merito i vizi procedurali, è decorso il tempo massimo previsto dalla legge per punire il fatto. La Cassazione ha quindi applicato la prescrizione del reato, annullando senza rinvio la condanna precedente. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, l'intervento della causa estintiva ha prevalso su ogni altra valutazione, determinando la cancellazione di ogni effetto penale a carico dell'imputata.
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Guida in stato di ebbrezza: nega di essere al volante ma perde
Il Conducente ha impugnato la condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dall'aver causato un incidente stradale finendo fuori strada. Il ricorrente sosteneva che non vi fossero prove certe sul fatto che fosse lui alla guida del veicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le contestazioni erano generiche e che le prove testimoniali raccolte nei precedenti gradi di giudizio erano del tutto sufficienti a identificarlo come l'effettivo conducente del mezzo al momento del sinistro. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'aggiunta delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: pena minima o discrezionalità?
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza a due mesi di arresto e mille euro di ammenda. Il tasso alcolemico riscontrato era significativo. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'eccessiva severità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la pena è fissata vicino al minimo o nella fascia medio-bassa, la motivazione del giudice può essere sintetica, bastando formule come "pena congrua". Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rifiuto alcoltest: ricorso respinto e condanna confermata
Il conducente di un veicolo, coinvolto in un sinistro stradale, " stato condannato per il reato di rifiuto alcoltest e accertamenti sull'uso di stupefacenti. Il Tribunale lo ha condannato a tre mesi di arresto e mille euro di ammenda, pena confermata in appello con un lieve aumento per la continuazione. Il conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'entit della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la sanzione " prossima al minimo, il giudice non deve motivare dettagliatamente, bastando formule sintetiche di adeguatezza. Il ricorrente " stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Termine per impugnazione: errore del giudice non salva il ritardo
Il Procuratore Generale ha impugnato una sentenza di patteggiamento emessa in udienza predibattimentale nei confronti di un automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale aveva indicato un termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il primo luglio, con notifica al Procuratore il giorno successivo. Il ricorso è stato presentato solo a settembre. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Trattandosi di un provvedimento emesso in camera di consiglio, il termine per impugnazione è tassativamente di quindici giorni e decorre dalla comunicazione del deposito della sentenza, indipendentemente dall'errata indicazione di un termine più lungo da parte del giudice di merito.
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Guida in stato di ebbrezza: l’alcoltest tardivo resta valido
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata da un incidente stradale. Il conducente contestava l'attendibilità dell'alcoltest per via del tempo trascorso tra il sinistro e l'accertamento, chiedendo anche l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che, in presenza di un alcoltest regolare, spetta all'imputato dimostrare elementi concreti capaci di inficiarne la validità; il semplice scorrere del tempo non è sufficiente. Inoltre, la gravità del fatto, legata all'incidente provocato, esclude la speciale causa di non punibilità.
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Guida in stato di ebbrezza: condannato anche se fuori dall’auto
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza dopo essere stato trovato dalle forze dell'ordine riverso su un marciapiede a circa cinque metri dalla propria auto. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'assenza di prove dirette sul fatto che si trovasse alla guida del veicolo al momento del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti o proporre una diversa ricostruzione della vicenda, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica. Di conseguenza, la condanna è stata confermata.
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Circostanze attenuanti generiche: no sconti per il recidivo
Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la severità della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, salvo palese illogicità. Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto pienamente legittimo e motivato in base ai numerosi precedenti penali dell'imputato e alla gravità dei fatti commessi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rifiuto dell’alcoltest: ricorso respinto e multa salata
Il Conducente è stato condannato per il reato di rifiuto dell'alcoltest. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica dell'avviso di udienza e il rifiuto del giudice d'appello di riaprire l'istruttoria dibattimentale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che la notifica era avvenuta regolarmente a mani proprie. Inoltre, hanno chiarito che la rinnovazione del dibattimento in appello è un provvedimento eccezionale e discrezionale, non necessario quando le prove esistenti sono già sufficienti per decidere. Il Conducente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: alcoltest valido pur se illeggibile
Il Conducente viene condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa propone ricorso in Cassazione sostenendo l'invalidità dell'alcoltest a causa della scarsa leggibilità del libretto metrologico dell'etilometro. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce una prova legale dello stato di alterazione. Spetta alla difesa dimostrare eventuali difetti di funzionamento o la mancanza di omologazione dell'apparecchio. Nel caso specifico, il corretto funzionamento e la validità delle verifiche periodiche sono stati confermati non solo dai documenti, ma anche dalla testimonianza dell'agente verbalizzante. Il Conducente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rifiuto dell’alcoltest: niente avviso del difensore se dici no
Il Conducente è stato condannato per il reato di rifiuto dell'alcoltest (art. 186, comma 7, cod. strada). Egli ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata informazione sulle conseguenze penali del rifiuto e il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato non sussiste in caso di rifiuto dell'alcoltest, poiché tale garanzia serve solo a tutelare la regolarità dell'accertamento qualora venga effettivamente eseguito. Di conseguenza, il Conducente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando la sua piena responsabilità penale.
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Guida in stato di ebbrezza: ricorso fotocopia costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza e sostituzione di persona. L'imputato contestava il regolare funzionamento e l'omologazione dell'etilometro. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso si limitavano a riprodurre pedissequamente le stesse contestazioni già sollevate in appello e ampiamente respinte dai giudici di secondo grado. Mancando un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato respinto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: il verbale smentisce il conducente
Il Conducente, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest e l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'avvertimento sul difensore era regolarmente documentato nel verbale della polizia, atto dotato di fede privilegiata. Inoltre, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello a causa delle sospensioni per lo sciopero degli avvocati e per l'emergenza Covid. Di conseguenza, il Conducente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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