La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38089/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente di un mezzo pesante condannato per il reato di rifiuto alcoltest. L'imputato, dopo aver causato un tamponamento, si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. La Corte ha confermato che il rifiuto costituisce reato a sé stante, e la richiesta della Polizia era legittima a seguito dell'incidente e dell'esito positivo del test preliminare. Esclusa anche l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a causa dei precedenti dell'imputato e della gravità della condotta.
Continua »