Un conducente, condannato per una violazione del Codice della Strada (Art. 186, comma 7), ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello. Il suo appello lamentava una mancata valutazione degli elementi della condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, giudicandolo manifestamente infondato e generico. Le doglianze non erano specifiche e riguardavano questioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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