La Corte di Appello ha confermato la condanna per truffa a carico de L'Imputato, escludendo l'estinzione dell'accusa per decorso del tempo e applicando il blocco pandemico di sessantaquattro giorni. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che nel periodo di emergenza sanitaria non vi fossero udienze fissate né termini pendenti. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, stabilendo che la sospensione emergenziale non opera in modo automatico su tutti i procedimenti. Senza una reale stasi processuale, il periodo pandemico non si aggiunge ai tempi ordinari di calcolo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio, dichiarando l'avvenuta prescrizione del reato già prima della decisione di secondo grado.
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