La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12484/2024, ha chiarito i criteri per la risoluzione del contratto in caso di reciproco inadempimento. Il caso riguardava un accordo di commercializzazione esclusiva di vino. La Corte ha stabilito che, per determinare quale parte abbia diritto a chiedere la risoluzione, è necessario un giudizio comparativo sulla gravità e l'impatto dei rispettivi inadempimenti sull'economia del contratto. Un inadempimento marginale non può giustificare la risoluzione a fronte di una violazione sostanziale della controparte. Di conseguenza, il ricorso della società distributrice, il cui inadempimento è stato ritenuto prevalente, è stato rigettato.
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