Una società di ristorazione, affittuaria di un locale in un centro commerciale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della società concedente. L'affittuaria lamentava la mancata garanzia dell'uso esclusivo dell'area ristoro comune, dove sedevano anche clienti di altre attività. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando l'assenza di un patto di esclusiva e la scarsa importanza dei disagi lamentati, dichiarando invece risolto il contratto per inadempimento della stessa affittuaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'affittuaria. I giudici hanno chiarito che, senza prove di un danno concreto e in assenza di un accordo specifico, i disagi sporadici non legittimano lo scioglimento del rapporto contrattuale.
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