La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4805/2023, ha rigettato il ricorso di un'impresa edile condannata a restituire somme percepite in eccesso da un ente pubblico. La Corte ha stabilito che la mancata sottoscrizione del conto finale da parte dell'impresa, dopo essere stata regolarmente convocata, equivale a un'accettazione tacita delle somme in esso contenute, rendendo legittima la richiesta di restituzione dell'indebito. Inoltre, è stata confermata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni dell'impresa per la sua eccessiva genericità.
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