Un lavoratore, dopo aver stipulato una transazione con il datore di lavoro, ha tollerato un lieve ritardo nel pagamento di una rata, accettando le successive. Dopo essere stato licenziato per altre ragioni, ha tentato di invocare la clausola risolutiva espressa prevista nell'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il comportamento del lavoratore costituiva una rinuncia tacita all'uso della clausola, in applicazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale. Il licenziamento è stato inoltre ritenuto legittimo.
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