L'Imputato, condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo la rimessione nei termini per impugnare la sentenza d'appello. La difesa ha sostenuto che l'uomo, in quanto cittadino straniero alloglotta, non avesse ricevuto la traduzione della pronuncia giudiziaria, subendo una violazione difensiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando la presenza agli atti di una dichiarazione formale resa dall'interessato all'atto dell'esecuzione della custodia cautelare, nella quale affermava espressamente di comprendere la lingua italiana. Tale circostanza ha reso ingiustificata la richiesta e ha escluso la lesione del diritto alla traduzione degli atti. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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