Un Lavoratore, condannato per reati contro il patrimonio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la *mancata traduzione atti processuali*, in particolare delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, sostenendo una lesione del suo diritto di difesa in quanto alloglotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, nei procedimenti in camera di consiglio, le conclusioni del PM sono comunicate al difensore, non direttamente all'imputato. Inoltre, la difesa non ha specificato quali concreti pregiudizi al merito avrebbe subito a causa della mancata traduzione, rendendo la doglianza generica e infondata. La traduzione è necessaria solo se essenziale per la difesa e se la sua assenza provoca un danno effettivo.
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