L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti. Inizialmente, la misura era stata annullata per la mancata traduzione del titolo cautelare in una lingua a lui nota. Successivamente, la Polizia di Frontiera, durante le operazioni di espulsione dall'Italia, ha notificato l'atto fornendo una traduzione orale in lingua albanese, sottoscritta dall'interessato. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare. L'Indagato si è rivolto nuovamente alla Suprema Corte sostenendo di non aver comunque compreso il testo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La contestazione sulla traduzione del titolo cautelare è risultata generica, poiché la difesa non ha smentito il fatto che l'atto fosse stato spiegato a voce e firmato. L'Indagato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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