Un cittadino straniero, che non comprende la lingua italiana, viene condannato in primo grado per lesioni e danneggiamento. La sentenza non viene tradotta nella sua lingua madre, l'inglese, nonostante nel processo fosse stato assistito da un interprete. La Corte d'appello ritiene valida la decisione poiché il difensore ha comunque presentato ricorso. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso dell'imputato. I giudici sanciscono che la mancata traduzione della sentenza viola il diritto di difesa costituzionale. Tale omissione comporta la nullità della sentenza-documento, poiché l'imputato deve poter comprendere personalmente le motivazioni della condanna per decidere consapevolmente come difendersi. La Cassazione annulla quindi la decisione e ordina al Tribunale di provvedere alla traduzione della sentenza.
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