La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso contro un provvedimento di **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca allargata di un veicolo. Il ricorrente contestava la mancata traduzione di documenti bancari stranieri e l'assenza di motivazione sul pericolo nel ritardo. La Suprema Corte ha stabilito che, nel procedimento di riesame, l'onere della traduzione spetta alla parte privata e che la motivazione sul pericolo, sebbene sintetica, era presente e basata sul rischio di occultamento del bene, rendendo il ricorso non accoglibile in sede di legittimità.
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