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Art. 143 Codice di Procedura Penale — Sezione Sez. F Penale

2 provvedimenti

Altri anni per Art. 143 Codice di Procedura Penale

Mandato di arresto europeo tra vizi formali e consegna estera
L'Autorità Giudiziaria estera emetteva due mandati verso Il Ricercato per associazione a delinquere e plurimi furti aggravati. La Corte di Appello disponeva la consegna all'estero. Il Ricercato impugnava il provvedimento lamentando la mancata traduzione scritta degli atti, l'errata identificazione personale e il rischio di trattamenti penitenziari inumani. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo al mandato di arresto europeo. I giudici hanno chiarito che l'assistenza dell'interprete in udienza garantisce in modo pieno il diritto di difesa. Inoltre, la verifica sull'identità riguarda la corrispondenza anagrafica e non la prova di colpevolezza. Infine, il principio del reciproco affidamento tra Paesi dell'Unione Europea esclude controlli preventivi sulle carceri estere in assenza di prove specifiche su rischi concreti.
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Mandato di arresto europeo: interprete orale e consegna valida
L'Autorità giudiziaria austriaca ha richiesto la consegna di un indagato per reati associativi e furti mediante mandato di arresto europeo. La Corte di appello di Milano ha disposto l'estradizione comunitaria. La difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata traduzione scritta degli atti in lingua georgiana, l'errata identificazione dell'indagato e il rischio di condizioni carcerarie degradanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'assistenza dell'interprete orale garantisce pienamente i diritti di difesa, che l'identità materiale riguarda il merito estero e che il principio di reciproco affidamento esclude verifiche d'ufficio sulle carceri in assenza di prove specifiche. Il ricercato deve essere consegnato e pagare le spese processuali.
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