Una società ha impugnato tre cartelle di pagamento per errori nella dichiarazione di perdite fiscali. La Cassazione, riformando la decisione di merito, ha chiarito i limiti dell'impugnazione del diniego di autotutela, specificando che non può sostituire i rimedi giurisdizionali non esperiti e deve fondarsi su un interesse generale. La Corte ha inoltre applicato lo ius superveniens per le cartelle non notificate, richiedendo la prova di un pregiudizio concreto per l'ammissibilità del ricorso, e ha ribadito che l'onere della prova in caso di errore dichiarativo spetta al contribuente. Il caso è stato parzialmente rinviato per il riesame del merito su una delle cartelle.
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