Il Contribuente ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria basato su cartelle esattoriali per violazioni stradali, eccependo la prescrizione dei crediti. La validità dell'interruzione della prescrizione dipendeva dalla corretta notifica di un precedente preavviso di fermo amministrativo. Il messo notificatore, dopo un primo tentativo fallito, aveva eseguito la notifica depositando l'atto nella casa comunale ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ritenendo il destinatario irreperibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che la notifica per irreperibilità è illegittima se basata solo su verifiche anagrafiche, senza concrete ricerche sul posto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma.
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