Un Ristoratore ha fatto causa a un Ente Universitario per presunto inadempimento contrattuale. Le parti avevano concordato una tariffa di 5,50 euro a pasto fino a 100 pasti al giorno, e di 4,32 euro oltre i 100 pasti. Superata la soglia, l'Ente ha pagato tutti i pasti alla tariffa ridotta, mentre il Ristoratore pretendeva la tariffa piena per i primi cento. Inoltre, l'Ente ha limitato l'accesso alla mensa a una sola facoltà. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Ristoratore, confermando la decisione d'appello. La Corte ha stabilito che l'interpretazione del contratto non deve limitarsi al significato letterale delle parole, ma deve considerare la comune intenzione delle parti e la causa concreta dell'accordo. Nel caso specifico, lo sconto tariffario globale era giustificato dalle economie di scala, e l'accordo non garantiva l'accesso a tutti gli studenti dell'ateneo.
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