Un promissario acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare per il mancato rilascio del certificato di agibilità e la presenza di difformità urbanistiche. Il promittente venditore ha eccepito che i difetti erano lievi, in parte già sanati e che l'acquirente, che già utilizzava l'immobile per la propria attività commerciale, non gli aveva concesso il tempo per sanare le restanti irregolarità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra la mancanza dell'agibilità e la risoluzione del contratto preliminare. Bisogna valutare la gravità concreta dell'inadempimento e il comportamento delle parti. Rifiutare di concedere un termine per sanare lievi difformità, continuando a usare l'immobile, è contrario a buona fede. Di conseguenza, la risoluzione è stata addebitata all'acquirente, condannato a pagare la penale.
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