Un'impresa si aggiudica in via provvisoria una gara d'appalto indetta da un Ente Pubblico. Negli anni seguenti l'amministrazione rimane inattiva, senza firmare il contratto definitivo ma fornendo rassicurazioni formali sull'imminente conclusione dell'affare. A causa di questo blocco prolungato, l'impresa fallisce. La Curatela fallimentare cita l'amministrazione davanti al giudice ordinario per chiedere il risarcimento dei danni da responsabilità per contatto sociale qualificato, lamentando la violazione dei doveri di buona fede e lealtà precontrattuale. L'Ente Pubblico sostiene invece la competenza del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione attribuiscono la giurisdizione al giudice ordinario. La Corte chiarisce che, quando il privato contesti il comportamento scorretto dell'amministrazione anziché l'illegittimità dei suoi provvedimenti autoritativi, la causa riguarda diritti soggettivi e spetta al giudice ordinario.
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