Due Proprietari hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione con una Società Immobiliare, conferendo un terreno edificabile. La Società si è impegnata a costruire e a condividere gli utili. I Proprietari hanno chiesto la risoluzione contratto associazione in partecipazione per inadempimento, lamentando la mancata costruzione entro cinque anni e l'omessa fornitura dei rendiconti. La Corte di Cassazione ha confermato che il contratto non prevedeva un termine per l'inizio dei lavori, ma richiedeva un'esecuzione secondo buona fede. Il mancato rendiconto, pur essendo un inadempimento, non era grave al punto da giustificare la risoluzione, poiché i bilanci fornivano informazioni sufficienti. La richiesta di risoluzione è stata respinta.
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