Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un importante contrasto relativo alla possibilità di dichiarare il fallimento senza risoluzione del concordato preventivo omologato. Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva revocato la dichiarazione di fallimento di una società debitrice, ritenendo necessaria la preventiva risoluzione dell'accordo concordatario. Il Fallimento ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che se il debitore si dimostra insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito su istanza dei creditori, del Pubblico Ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla formale risoluzione dell'accordo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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