Una banca conduttrice ha esercitato il recesso per gravi motivi da un contratto di locazione commerciale a seguito di una fusione societaria, che imponeva la chiusura di filiali vicine per riorganizzazione aziendale. La società locatrice ha contestato la legittimità del recesso e la validità della riconsegna dell'immobile, avvenuta in modo non formale tramite l'invio di chiavi e foto durante la pandemia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della locatrice, confermando che la ristrutturazione post-fusione risponde a logiche oggettive di sopravvivenza sul mercato e costituisce un valido motivo di recesso. Inoltre, ha stabilito che l'offerta non formale di restituzione delle chiavi, se seria e rifiutata contrariamente a buona fede, esclude l'obbligo di pagare l'indennità di occupazione successiva.
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