La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un privato contro il fallimento di una società. La controversia riguardava un atto di retrocessione di un immobile, qualificato dalle parti come scioglimento per mutuo dissenso di una precedente donazione. La Suprema Corte ha chiarito che, quando gli effetti traslativi di un contratto si sono già interamente prodotti, il mutuo dissenso non opera come semplice ripristino retroattivo, ma costituisce un nuovo e autonomo contratto con effetti opposti (contrarius actus). Poiché la società, poi fallita, ha restituito l'immobile al privato senza ricevere alcuna controprestazione o concreto vantaggio economico, l'atto è stato qualificato come gratuito. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato l'inefficacia dell'atto ai sensi della legge fallimentare, stabilendo che l'immobile deve rientrare nel patrimonio del fallimento a tutela dei creditori.
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