Cos’è l’assicurazione a secondo rischio nella responsabilità medica
Quando un paziente subisce un danno a causa di un errore medico, la responsabilità ricade spesso sia sulla struttura sanitaria sia sul medico che ha eseguito l’intervento. In questi casi, sorge frequentemente un conflitto tra le diverse compagnie assicurative coinvolte. Una questione cruciale riguarda l’operatività della polizza del singolo professionista, che le compagnie provano a qualificare come Assicurazione a secondo rischio. Questa particolare clausola contrattuale prevede che l’assicurazione del medico intervenga solo dopo l’esaurimento della copertura della struttura sanitaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti di questa interpretazione, tutelando il diritto del medico a essere manlevato dalla propria compagnia.
Il caso: l’errore medico e il conflitto sulle polizze
La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un paziente e dai suoi familiari. Il paziente si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso una nota struttura sanitaria, eseguito da un medico specialista. A causa di complicanze derivanti dall’operazione, i danneggiati hanno citato in giudizio sia la clinica sia il chirurgo. Il medico ha immediatamente chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere la manleva in caso di condanna. Il Tribunale ha accolto la domanda dei danneggiati, condannando la struttura e il medico in solido al pagamento di oltre 260.000 euro. Il giudice di primo grado ha stabilito che l’assicuratore del medico dovesse coprire la quota di responsabilità del professionista. L’assicuratore ha proposto appello, sostenendo che la propria polizza non dovesse operare perché la struttura sanitaria era già assicurata e non era insolvente.
Perché la polizza del medico non è un’assicurazione a secondo rischio
La compagnia assicurativa del medico ha basato la sua difesa su una specifica clausola delle condizioni generali di polizza. Secondo l’assicuratore, la copertura era subordinata a due condizioni: l’assenza di altre polizze stipulate dalla struttura sanitaria e l’insolvenza di quest’ultima. In pratica, l’assicuratore pretendeva che la propria polizza funzionasse come un’Assicurazione a secondo rischio. La Corte d’Appello ha respinto questa tesi, evidenziando che la polizza del medico e quella della struttura hanno oggetti e finalità completamente differenti. La prima protegge il patrimonio del singolo professionista, mentre la seconda copre la responsabilità della clinica. Di conseguenza, non si può applicare il principio del secondo rischio per escludere la copertura del medico, poiché non vi è una sovrapposizione identica delle garanzie.
Le motivazioni della Cassazione sull’interpretazione del contratto
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d’appello, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’assicuratore. I giudici di legittimità hanno spiegato che l’interpretazione dei contratti spetta esclusivamente al giudice di merito. L’assicuratore non può limitarsi a proporre la propria lettura alternativa della clausola contrattuale per contestare la sentenza. Per ottenere la riforma della decisione, la compagnia avrebbe dovuto dimostrare una reale violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la polizza della struttura e quella del medico non coprono lo stesso rischio. Pertanto, l’assicuratore del medico non può sottrarsi al proprio obbligo di manleva invocando l’esistenza della polizza della clinica.
Le conclusioni della Suprema Corte e la condanna dell’assicuratore
La Suprema Corte ha messo la parola fine alla disputa, rigettando definitivamente le pretese della compagnia assicuratrice. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dell’assicuratore al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in oltre 7.600 euro, oltre al raddoppio del contributo unificato. Questa decisione conferma un orientamento fondamentale per la tutela dei professionisti sanitari. Il medico che stipula una polizza di responsabilità civile ha il diritto di essere protetto dalla propria assicurazione, senza che quest’ultima possa scaricare il barile sulla copertura della struttura ospitativa.
Quando una polizza medica si considera a secondo rischio?
Una polizza si considera a secondo rischio solo se copre il danno eccedente il massimale di un’altra assicurazione già esistente per lo stesso identico rischio, circostanza che non si applica automaticamente tra la polizza del medico e quella della struttura sanitaria.
Cosa succede se l’assicuratore rifiuta la manleva al medico?
Il medico può chiamare in causa la propria compagnia durante il giudizio di risarcimento per costringerla a pagare la propria quota di responsabilità in caso di condanna.
Come si contestano le clausole di polizza in Cassazione?
Per contestare l’interpretazione di una clausola davanti alla Cassazione non basta proporre una lettura alternativa, ma occorre dimostrare che il giudice di merito ha violato le regole legali di interpretazione dei contratti.