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Art. 1363 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1363 Codice Civile

Accordo sindacale aziendale: niente ticket in ferie
L'Azienda ha impugnato la condanna al pagamento dei buoni pasto in favore di un dipendente per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'accordo sindacale aziendale del 2015, sostituendo l'indennità di mensa con i ticket restaurant, includesse implicitamente le tutele del contratto nazionale. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che l'interpretazione di un accordo sindacale aziendale non può limitarsi al solo dato letterale, ma deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale, valutando il comportamento complessivo delle parti e la successione degli accordi collettivi, i quali escludevano i ticket per i giorni di mancata prestazione effettiva.
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Ticket restaurant: niente buono pasto per i giorni di ferie
Un'azienda ha impugnato la decisione che la condannava a pagare i ticket restaurant ai dipendenti anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo (come le ferie). La Corte d'Appello aveva dato ragione ai lavoratori basandosi solo sul testo letterale dell'accordo aziendale del 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione di un accordo sindacale non può limitarsi alle singole parole, ma deve considerare la comune intenzione delle parti, il loro comportamento successivo e il collegamento con i precedenti accordi. Nel caso specifico, la volontà collettiva era quella di sostituire la vecchia indennità con il ticket restaurant solo per i giorni di effettiva presenza lavorativa superiore alle quattro ore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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Ticket restaurant: negati i buoni pasto nei giorni di ferie
L'Azienda ha impugnato la decisione che la condannava a erogare il Ticket restaurant ai dipendenti anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo, come le ferie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i giudici di merito hanno interpretato in modo errato e isolato l'accordo sindacale aziendale. Secondo la Suprema Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire un criterio logico-sistematico e valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla firma. Nel caso specifico, i precedenti accordi e la condotta delle parti dimostravano la chiara volontà di riservare il beneficio economico esclusivamente alle giornate di presenza effettiva in servizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Indennità sostitutiva di mensa: nulla la rinuncia preventiva
Un lavoratore ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa prevista dal contratto collettivo. L'azienda si è difesa sostenendo che il dipendente avesse firmato una rinuncia al servizio mensa al momento dell'assunzione. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla tale rinuncia poiché preventiva e firmata prima ancora che il servizio venisse effettivamente offerto. Ha quindi condannato l'azienda al risarcimento del danno quantificato in 9,00 euro a pasto per inadempimento volontario, rifiutando l'applicazione della tariffa ridotta di 5,29 euro prevista solo per impossibilità oggettiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che la rinuncia preventiva è inefficace e che l'inadempimento volontario comporta il risarcimento pieno.
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Erogazione dei ticket restaurant: ferie escluse se c’è deroga
Tre dipendenti di un'azienda autostradale hanno richiesto il pagamento dei buoni pasto anche per i giorni di assenza giustificata, come ferie e malattia, equiparati ai giorni di servizio dal contratto nazionale. L'azienda si è opposta, sostenendo che l'accordo aziendale del 2015 avesse sostituito l'indennità di mensa con i buoni pasto solo per i giorni di lavoro effettivo superiore a quattro ore. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire criteri logici e sistematici, valutando anche il comportamento delle parti. Di conseguenza, l'erogazione dei ticket restaurant spetta solo per i giorni di presenza reale, escludendo i periodi di ferie o malattia, poiché l'accordo aziendale prevale e deroga legittimamente sul punto al contratto nazionale.
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Permessi sindacali in eccesso: il sindacato deve pagare
Un'organizzazione sindacale ha impugnato l'ingiunzione di pagamento con cui una Pubblica Amministrazione richiedeva la restituzione delle somme corrisposte per permessi sindacali in eccesso fruiti dai dipendenti. La Corte d'Appello ha confermato la legittimità della richiesta, ritenendo provato il credito tramite i dati del sistema informatico nazionale GEDAP. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del sindacato. I giudici hanno stabilito che l'ente pubblico ha assolto l'onere probatorio e che il sindacato non poteva ignorare il superamento del monte ore. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico e carente di specificità nell'indicazione delle norme violate, mentre le contestazioni sui fatti sono precluse in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi precedenti.
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Contratto collettivo aziendale: il premio svanisce senza accordo
Alcuni lavoratori hanno fatto causa all'Azienda per continuare a ricevere un premio economico, denominato "ex premio aziendale individuale ad personam", previsto da un vecchio accordo integrativo del 2007. L'Azienda aveva infatti disdetto l'accordo nel 2015, interrompendo i pagamenti. I lavoratori sostenevano che il premio fosse ormai diventato un diritto individuale intoccabile, inserito stabilmente nei loro contratti di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che le disposizioni di un contratto collettivo aziendale non si incorporano nei contratti individuali. Di conseguenza, quando l'accordo collettivo cessa di esistere a causa del recesso dell'Azienda, viene meno anche l'obbligo di pagare il premio, non trattandosi di un diritto quesito ma di una semplice aspettativa. I lavoratori hanno quindi perso definitivamente la causa.
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Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Incentivo all’esodo senza contributi: la Cassazione dà ragione alle aziende
Un ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi su somme versate da una società editrice a sette giornalisti in sede di conciliazione. La Corte d'Appello ha stabilito che tali somme costituivano un incentivo all'esodo per favorire la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, escludendone la natura retributiva e l'obbligo contributivo. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che parte delle somme integrasse il TFR o servisse a prevenire liti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la qualificazione delle somme come incentivo all'esodo spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, la società editrice non deve pagare i contributi richiesti.
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Riscatto della posizione contributiva: la banca deve pagare
Un ex dipendente bancario ha richiesto il riscatto della posizione contributiva accumulata presso il fondo pensionistico aziendale (il cosiddetto "zainetto") dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'Azienda si è opposta, sostenendo che il vecchio fondo non fosse strutturato su conti individuali e che la normativa non consentisse la liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che la facoltà di riscatto e portabilità della posizione previdenziale è un principio generale e inderogabile, applicabile anche ai fondi complementari più vecchi e con sistemi collettivi. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 32.000 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, in quanto soggetto privato.
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Previdenza complementare dei giornalisti: l’ente gestore è salvo
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Indennità ex fissa: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale dei giornalisti al pagamento dell'indennità ex fissa, una prestazione integrativa aziendale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della grave crisi di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il fondo ha natura di fondo a ripartizione e costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente gestore. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e, in mancanza di risorse finanziarie nel fondo stesso, l'indennità ex fissa non può essere pretesa direttamente dall'ente.
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Diritto ai buoni pasto: la Cassazione smentisce l’ASL sui turni
Un'infermiera ha fatto causa all'Azienda Sanitaria per ottenere il riconoscimento del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi per i suoi turni di lavoro. L'Azienda Sanitaria limitava il beneficio solo ad alcune categorie e a specifici turni diurni. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda della lavoratrice, ritenendo legittimo il regolamento aziendale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che il diritto ai buoni pasto spetta a tutti i dipendenti con turni superiori alle sei ore, indipendentemente dalle fasce orarie del servizio. La Suprema Corte ha chiarito che la pausa pranzo è un diritto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, cassando la decisione precedente e rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame basato su questo principio.
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Indennità ex fissa: il fondo è vuoto, l’ente non paga
Un giornalista in pensione ha richiesto la liquidazione dell'indennità ex fissa al fondo integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. L'ente ha sospeso il pagamento a causa della mancanza di liquidità del fondo, che operava con un sistema a ripartizione. La Corte d'appello aveva condannato l'ente, ritenendo che la mancanza di fondi generale non giustificasse il mancato pagamento al singolo creditore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il fondo integrativo è un soggetto autonomo e l'ente agisce solo come gestore delegato. Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio e la carenza di liquidità complessiva del fondo è un motivo legittimo per rinviare i pagamenti, rispettando l'ordine delle domande in lista d'attesa.
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Premio aziendale di rendimento: obiettivi mancati, niente pagamento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un istituto di credito contro la decisione che lo condannava a pagare il premio aziendale di rendimento a un dipendente per gli anni 2011 e 2012. I giudici hanno chiarito che l'erogazione di tale emolumento non è automatica né legata alla sola posizione lavorativa, ma è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi finanziari prefissati dall'azienda, come un utile minimo d'esercizio. Non essendosi verificata tale condizione nel 2011, il diritto al premio non è sorto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Liberalizzazione del portafoglio: regole violate e ricorso respinto
Un'agente di assicurazione ha chiesto il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa dopo il rifiuto di prorogare il periodo di liberalizzazione del portafoglio. A seguito della cessazione del rapporto, l'agente aveva optato per tale regime, ma ha formulato una prima richiesta di proroga per dodici mesi (superiore al limite contrattuale di tre) e una seconda richiesta solo due giorni prima della scadenza (invece dei sessanta giorni previsti). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente, confermando la correttezza del comportamento della compagnia. I giudici hanno stabilito che il rifiuto della proroga era pienamente legittimo e conforme a buona fede, poiché l'agente non aveva rispettato i termini e i limiti temporali stabiliti dall'accordo collettivo nazionale.
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Indennità chilometrica: il Consorzio perde contro il dipendente
Un Consorzio di bonifica ha impugnato la sentenza che lo condannava a pagare oltre novemila euro a un dipendente per differenze sull'indennità chilometrica. Il datore di lavoro sosteneva che tale indennità fosse un semplice rimborso spese, modificabile dalla contrattazione regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'indennità chilometrica, erogata in misura fissa e continuativa per compensare il disagio di raggiungere zone montane, ha natura retributiva. Di conseguenza, essa è protetta dalle clausole di salvaguardia del contratto integrativo regionale e non può essere ridotta. Vince il lavoratore, con condanna del Consorzio alle spese di giudizio.
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Indennità chilometrica: il contratto nazionale batte il regionale
Un operaio forestale ha chiesto il pagamento delle differenze sull'indennità chilometrica per l'uso del proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. L'Azienda aveva applicato un rimborso forfettario previsto dal contratto integrativo regionale, inferiore rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale (CCNL). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'indennità chilometrica ha natura retributiva poiché versata in modo fisso e continuativo per compensare il disagio del lavoro in montagna. Di conseguenza, il contratto regionale non poteva peggiorare questo trattamento, non avendo ricevuto alcuna delega dal contratto nazionale su questa specifica materia. Vince il lavoratore, che ha diritto a ricevere oltre quindicimila euro di differenze retributive.
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Indennità chilometrica: da semplice rimborso a vera retribuzione
Il datore di lavoro, un ente di bonifica, ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare a un dipendente le differenze sull'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio. Il datore sosteneva che l'indennità avesse natura di mero rimborso spese, regolabile al ribasso dalla contrattazione regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'indennità chilometrica erogata in modo fisso e continuativo per raggiungere luoghi montani disagiati ha natura retributiva. Di conseguenza, essa è protetta dalle clausole di salvaguardia e non può essere ridotta dalla contrattazione locale senza espressa delega del contratto nazionale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto alle differenze economiche.
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Anzianità di servizio: la lavoratrice batte la grande azienda
Un'assistente di volo, assunta a tempo indeterminato da un'azienda di trasporti aerei dopo diversi contratti a termine con la precedente gestione, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dal primo contratto a tempo determinato. La Corte d'appello ha accolto la domanda, condannando la nuova società a pagare le differenze retributive. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'accordo sindacale prevedeva l'azzeramento della precedente anzianità e l'inizio di un nuovo rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito e che l'accordo sindacale non escludeva il computo dei periodi di lavoro precedenti. Vince la lavoratrice, che mantiene il diritto al calcolo della pregressa anzianità di servizio.
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