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Art. 1363 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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827 provvedimenti

Altri anni per Art. 1363 Codice Civile

Incentivo all’esodo: niente bonus se la pensione è già vicina
Il Lavoratore ha impugnato la decisione d'appello che lo obbligava a restituire le somme ricevute per indennità di mobilità e incentivo all'esodo. Il dipendente si era dimesso volontariamente prima dell'effettivo collocamento in cassa integrazione e, in quel momento, aveva già maturato i requisiti per la pensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando che l'incentivo all'esodo previsto dall'accordo sindacale aveva una funzione di accompagnamento alla pensione. Di conseguenza, chi ha già maturato i requisiti pensionistici non ha diritto a percepire tale somma. Il Lavoratore perde definitivamente la causa e deve restituire le somme indebitamente percepite.
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Premio aziendale ad personam: la disdetta cancella il bonus
Un gruppo de I Lavoratori ha fatto causa a L'Azienda per continuare a ricevere una somma in busta paga denominata premio aziendale ad personam. L'Azienda aveva smesso di pagarla dopo aver dato la disdetta del contratto integrativo aziendale del 2007. I giudici di merito hanno respinto la richiesta dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che il premio aziendale ad personam derivava da un accordo collettivo e non da contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta del contratto integrativo aziendale ha cancellato legittimamente anche questa voce dello stipendio. I Lavoratori hanno perso la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Previdenza complementare: fondo vuoto e indennità negata
Gli eredi di un giornalista hanno richiesto il pagamento dell'indennità integrativa gestita dall'Istituto di previdenza. L'ente si è opposto evidenziando la grave carenza di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che il fondo di previdenza complementare costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Istituto gestore. Poiché il fondo opera con il sistema a ripartizione ed è privo di risorse sufficienti, l'Istituto non è obbligato a pagare con i propri fondi personali. Di conseguenza, il credito degli eredi non è attualmente esigibile. Vince l'Istituto previdenziale, che non deve sborsare le somme richieste attingendo al proprio patrimonio.
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Inquadramento superiore: il lavoratore vince contro l’azienda
Un operatore di centrale operativa della vigilanza privata ha richiesto l'inquadramento superiore al livello IV Super del contratto collettivo nazionale, sostenendo di gestire sistemi tecnologici complessi. Le due società datrici di lavoro succedutesi nel tempo si sono opposte, interpretando in modo restrittivo l'accordo integrativo territoriale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del dipendente, accertando lo svolgimento effettivo di mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle aziende, confermando che la valutazione delle mansioni e l'interpretazione dei contratti collettivi spettano esclusivamente ai giudici di merito. Il lavoratore ottiene definitivamente la qualifica superiore e il pagamento delle differenze retributive.
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Clausola sociale: il bando comunale non cancella l’assunzione
Un operatore ecologico, dipendente dell'impresa uscente in un appalto comunale, ha chiesto di essere assunto dall'impresa subentrante. Quest'ultima si è opposta, sostenendo che il bando di gara imponesse l'assunzione di altri soggetti, prevalendo sulla clausola sociale del contratto collettivo nazionale di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa subentrante. I giudici hanno stabilito che le regole del bando di gara non possono annullare gli obblighi derivanti dal contratto collettivo liberamente applicato dall'azienda. Di conseguenza, l'impresa subentrante è obbligata ad assumere il lavoratore e a risarcirgli le retribuzioni perse.
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Assistenza sanitaria integrativa: negata la rivalsa all’azienda
Un'azienda e un suo dirigente firmano un accordo di risoluzione consensuale. L'azienda si impegna a mantenere l'assistenza sanitaria integrativa tramite l'iscrizione alla Cassa di assistenza collettiva. Successivamente, l'azienda sostituisce unilateralmente tale iscrizione con polizze individuali. Questa modifica fa perdere l'esenzione fiscale, generando oneri fiscali e contributivi. L'azienda, agendo come sostituto d'imposta, paga tali somme e ne chiede la restituzione al dirigente. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda: la tassazione è derivata esclusivamente dalla sua scelta unilaterale e difforme dai patti. Di conseguenza, l'azienda non ha alcun diritto di rivalsa e deve farsi carico interamente delle spese.
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Rendimento integrativo TFR: l’azienda vince contro il dipendente
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di oltre 55.000 euro a titolo di rendimento integrativo TFR, derivante da una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro per finanziare la liquidazione dei dipendenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che le clausole contrattuali attribuivano i rendimenti eccedenti il TFR all'azienda e non ai dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di un accordo esplicito e univoco, le somme extra maturate sulla polizza stipulata dall'azienda rimangono di proprietà di quest'ultima, che ha agito nel proprio interesse per garantirsi la provvista finanziaria necessaria a pagare la liquidazione. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Onorari dell’avvocato interno: sì anche senza iscrizione a ruolo
Un avvocato dipendente ha chiesto all'Azienda il pagamento delle somme versate dalle controparti a titolo di onorari dell'avvocato interno per le cause trattate. L'Azienda si è opposta, sostenendo che le controversie risolte prima dell'iscrizione a ruolo della causa non potessero considerarsi giudiziali e quindi non dessero diritto al compenso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che, per avere diritto ai compensi, basta che la causa sia stata avviata con la notifica dell'atto di citazione, anche se poi si è giunti a un accordo transattivo prima di registrare la causa in tribunale. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali.
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Mobilità del personale docente: negato il doppio beneficio
Un insegnante chiedeva il riconoscimento di due diverse precedenze per la mobilità del personale docente, avendo lavorato per oltre tre anni in un istituto penitenziario. L'amministrazione gli riconosceva solo la precedenza specifica per le carceri, escludendo quella per l'educazione degli adulti. La Corte d'Appello respingeva la domanda, escludendo il cumulo dei benefici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha chiarito che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi spetta esclusivamente al giudice di merito, purché sia logica e rispetti i canoni di ermeneutica contrattuale. Di conseguenza, non è possibile richiedere in sede di legittimità un riesame dell'interpretazione contrattuale solo perché ritenuta meno favorevole dal ricorrente. Il docente perde definitivamente la causa.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: sì alla paga da dirigente
Un dipendente dell'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento delle differenze retributive per aver svolto mansioni superiori di natura dirigenziale. Il lavoratore, inquadrato come ispettore generale, aveva ricevuto la responsabilità esclusiva dell'area vigilanza di una sede distaccata, gestendo in totale autonomia budget, ferie e coordinamento del personale. L'Ente Previdenziale ha contestato la natura dirigenziale di tali compiti, sostenendo che rientrassero nel normale profilo del dipendente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, se effettivo e autonomo, dà diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, come stabilito dall'articolo 52 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001. L'Ente Previdenziale è stato condannato a pagare le differenze retributive e le spese di giudizio.
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Scorrimento della graduatoria: nessun obbligo senza fondi
Un dipendente pubblico, idoneo non vincitore in una selezione del 2009, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla progressione professionale o il risarcimento del danno. Il lavoratore sosteneva che l'obbligo biennale di indire nuove selezioni, previsto dal contratto collettivo, imponesse lo scorrimento della graduatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che lo scorrimento della graduatoria non costituisce un obbligo automatico per l'amministrazione. L'indizione delle procedure e la copertura dei posti dipendono sempre dalle scelte organizzative dell'ente, dalle disponibilità di bilancio e dalla previa contrattazione integrativa. In assenza di risorse finanziarie autorizzate, non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria del datore di lavoro pubblico.
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Scorrimento delle graduatorie: nessun diritto senza fondi
I dipendenti di un Ente di Ricerca pubblico, risultati idonei in una selezione del 2010, hanno fatto causa chiedendo il passaggio al livello superiore o il risarcimento del danno. Lamentavano la mancata indizione biennale delle selezioni e il mancato scorrimento delle graduatorie da parte dell'amministrazione, basandosi sul contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che non esiste un diritto soggettivo allo scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego contrattualizzato. L'attivazione delle procedure selettive e l'uso delle graduatorie dipendono dalle scelte discrezionali dell'ente, condizionate alla previa definizione delle risorse finanziarie tramite contrattazione integrativa. Senza fondi stanziati, l'amministrazione non ha alcun obbligo di avviare le selezioni, escludendo così qualsiasi illecito o risarcimento per perdita di chance.
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Scorrimento della graduatoria: idoneità non garantisce promozione
Una ricercatrice ha fatto causa al proprio ente pubblico di ricerca chiedendo la promozione al livello superiore. La lavoratrice lamentava il mancato scorrimento della graduatoria in cui era idonea e la mancata indizione di nuove selezioni biennali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un diritto automatico allo scorrimento della graduatoria. L'indizione di nuove procedure selettive e l'avanzamento di carriera dipendono dalle scelte discrezionali dell'amministrazione, dalla disponibilità effettiva di risorse finanziarie e dalle autorizzazioni di spesa. Senza la contrattazione integrativa e i fondi necessari, l'ente non ha l'obbligo di promuovere il personale. Di conseguenza, la dipendente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Scorrimento delle graduatorie: niente obbligo senza fondi
Un dipendente pubblico idoneo in una selezione interna ha chiesto il risarcimento dei danni o l'inquadramento superiore, lamentando la mancata progressione di carriera. Il lavoratore sosteneva che l'ente pubblico avesse l'obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie o di indire nuove selezioni biennali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno chiarito che la contrattazione collettiva non impone un obbligo incondizionato di indizione o scorrimento, poiché tali procedure dipendono dalle risorse finanziarie disponibili e dalla programmazione del fabbisogno di personale, elementi subordinati alla contrattazione integrativa e all'approvazione del bilancio. Pertanto, in assenza di fondi autorizzati, non sussiste alcun inadempimento datoriale né diritto al risarcimento.
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Progressione di carriera nel pubblico impiego: no a promozioni
Due ricercatori, risultati idonei non vincitori in un concorso del 2009, hanno fatto causa a un ente pubblico di ricerca. I lavoratori pretendevano la progressione di carriera nel pubblico impiego e lo scorrimento della graduatoria, lamentando la mancata indizione delle selezioni biennali previste dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'indizione delle selezioni e lo scorrimento non sono obblighi automatici. Queste procedure dipendono sempre dall'effettiva disponibilità di risorse finanziarie e dalla contrattazione con i sindacati. Senza l'autorizzazione di spesa e la copertura economica, l'amministrazione non può procedere alle promozioni. Di conseguenza, i lavoratori non hanno diritto al superiore inquadramento né al risarcimento del danno.
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Sviluppo professionale nel pubblico impiego: carriere senza fondi
Un gruppo di ricercatori ha fatto causa a un Ente di Ricerca pubblico per ottenere la promozione o il risarcimento dei danni. I lavoratori sostenevano che l'ente avesse l'obbligo di promuoverli tramite lo scorrimento di una vecchia graduatoria o l'indizione di nuovi concorsi interni biennali, come previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un diritto automatico allo sviluppo professionale nel pubblico impiego. L'avanzamento di carriera è infatti subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria dell'ente e alla pianificazione del fabbisogno di personale, elementi che richiedono una preventiva contrattazione integrativa e le necessarie autorizzazioni di spesa. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Inquadramento superiore: la forma non cancella il diritto
Una lavoratrice ha chiesto il riconoscimento di un inquadramento superiore o, in subordine, di un livello intermedio. Il Tribunale ha accolto la domanda principale. L'azienda ha proposto appello e la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo rinunciata la domanda subordinata perché non inserita nelle conclusioni formali della memoria difensiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la richiesta di inquadramento superiore intermedio era stata chiaramente riproposta nel corpo dell'atto difensivo, senza necessità di formule sacramentali. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Subordinazione giornalistica: autonomo o dipendente? Il verdetto
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una Società Editrice oltre novantamila euro per contributi non versati relativi a quattro giornalisti, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'Appello ha invece qualificato il rapporto come autonomo, escludendo i presupposti tipici della subordinazione giornalistica, ossia la disponibilità permanente dei lavoratori e l'affidamento della responsabilità di un servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che, in assenza di tali indici concreti, non si configura la subordinazione giornalistica. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Integrazione pensionistica aziendale: vince il lavoratore
Un ex dipendente di un istituto bancario, poi transitato a un'altra società per la cessazione del servizio esattoriale, chiedeva il pagamento dell'integrazione pensionistica aziendale prevista da un accordo collettivo del 1985. La banca rifiutava l'erogazione, sostenendo che il beneficio spettasse solo a chi era ancora suo dipendente al momento del pensionamento. La Corte d'Appello accoglieva la domanda del lavoratore, ritenendo che il requisito anagrafico potesse maturare anche successivamente, purché l'anzianità di servizio minima fosse stata maturata presso la banca. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della banca. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che l'integrazione pensionistica aziendale spetta anche a chi ha cambiato datore di lavoro, se i requisiti di servizio erano già stati perfezionati in origine.
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Incentivo all’esodo o retribuzione? Il contrasto che costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda editrice contro l'INPGI. L'ente previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi su una somma erogata a una dipendente tramite conciliazione giudiziale. L'azienda sosteneva che tale somma costituisse un incentivo all'esodo, esente da contribuzione. Tuttavia, i giudici hanno confermato la decisione d'appello: poiché la conciliazione è avvenuta tre giorni dopo il licenziamento per evitare l'impugnazione, la somma ha natura retributiva e non di incentivo all'esodo. La Cassazione ha ribadito che l'interpretazione dei contratti spetta esclusivamente al giudice di merito.
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