Due lavoratrici, originariamente dipendenti di una società di gestione aeroportuale, erano state trasferite a un'azienda concessionaria. In quell'occasione, un accordo sindacale aveva previsto una garanzia di riassunzione da parte della società originaria in caso di cessazione o trasferimento delle attività della concessionaria. A seguito del passaggio della concessione a un terzo operatore, le lavoratrici hanno chiesto di essere riassunte dalla società originaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il "trasferimento di attività" previsto dall'accordo equivaleva a un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, la garanzia di riassunzione è pienamente operativa. La società originaria perde il ricorso e deve riassumere le lavoratrici, pagando le spese di giudizio.
Continua »