Una società stipula un contratto preliminare per l'acquisto di quote sociali, che include l'obbligo dei venditori di rimborsare spese legali. Il contratto definitivo, però, viene firmato da un'altra società acquirente e non riporta tale clausola. La prima società, dopo aver pagato le spese, ne chiede il rimborso. La Cassazione nega il diritto, applicando il principio di **assorbimento del preliminare nel definitivo**. Poiché il contratto finale è l'unica fonte di obblighi e la clausola non era stata reinserita, essa si deve considerare superata. La richiesta di rimborso è stata quindi respinta, confermando che l'accordo finale prevale su quello iniziale.
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